9 Giugno 2020
IMU_2020
Nuova IMU 2020 in scadenza la prima rata
Con la Legge di Bilancio 2020 (L.160/2019) è stata istituita la nuova IMU che incorpora (eliminandola) la TASI, semplificando, in certa misura, i tributi locali.
Quindi dal 2020 la TASI non è più presente (molti sono convinti che sia ancora attiva) e rimane solo IMU.
E’ chiaro che anche la quota inquilino non è più presente. E quindi in pratica il proprietario torna a pagare come IMU quella che era la quota inquilino TASI. E’ anche evidente che l’inquilino/utilizzatore che negli ultimi anni ha pagato la quota TASI di sua spettanza, da quest’anno non la pagherà più.
L’importo si paga in base ai semestri ma in sede di prima applicazione si paga il 50% di quanto versato come IMU e TASI nel 2019. In realtà la prima applicazione sta creando qualche problema in quanto il 50% del 2019 a volte fa riferimento ad un calcoilo dell’imposta che considera anche la quota inquilino e altre possibili riduzioni che però non sono più previste nel 2020. Del resto quella che era la quota inquilino non è che non si paga. Si pagherà comunque a conguaglio con la rata di dicembre.
Sempre per l’acconto, il MEF ha fornito indicazioni (Circolare 1/DF del 18 Marzo 2020) su come gestire la “prima applicazione” nei diversi casi dove questa non è proprio lineare, indicando le differenti possibilità che si possono presentare per il pagamento dell’acconto nei casi esaminati.
A questo link trovate ulteriori dettagli sulla nuova IMU:
https://www.amministrazionicomunali.it/imu/nuova_imu_2020.php
Al link seguente lo stralcio della 160/2019 con i commi che si riferiscono alla nuova IMU:
https://www.amministrazionicomunali.it/imu/nuova-imu-legge-di-bilancio-2020.php
Al link seguente sono presenti informazioni sul Calcolo IMU versione 2020 e sulle modifiche apportate:
https://www.amministrazionicomunali.it/imu/guida-imu-2020.php
Con gli ultimi aggiornamenti, è stato introdotto sul calcolo l’esenzione prima rata IMU per gli immobili delle attività turistico-ricettive come previsto dal Decreto Rilancio (Art.177, comma 1) e inserito il nuovo codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate per i beni merce (Codice tributo 3939 risoluzione 29/E del 29/05/2020).
In merito al Decreto Rilancio, abbiamo letto su internet articoli che parlano in maniera errata di esenzione dell’IMU. L’esenzione IMU spetta solo per la prima rata e solo per le attività economiche effettivamente riportate in decreto e in particolare, per la lettera b) del comma 1, dove sono specificate le numerose attività interessate, dove il proprietario è anche gestore dell’attività.
A proposito di scadenze di pagamento, ricordiamo che, con il Decreto Fiscale 2020, per i tributi non pagati negli ultimi 5 anni è possibile utilizzare il ravvedimento operoso lunghissimo (oltre l’anno e fino ai 5 anni previsti per il recupero dell’imposta da parte del Comune) con una sanzione ridotta (4,29% dopo il primo e del 5% dopo il secondo anno) e interessi che in questi ultimi anni sono molto bassi. Sempre che il Comune non abbia già avviato l’attività di accertamento.
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