23 Settembre 2022
Dichiarazione imposta di soggiorno: le Faq del DEF
Dichiarazione imposta di soggiorno: le Faq del DEF
Il MEF – dipartimento Finanze ha pubblicato diverse Faq in merito alla compilazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno, relativa agli anni d’imposta 2020 e 2021, che deve essere presentata entro il 30 settembre 2022. Si ricorda, infatti, che la scadenza originaria per l’invio (30 giugno) è stata posticipata dall’articolo 3 comma 6 del DL Semplificazioni n. 73/2022.
La prima precisazione fornita dal DEF è che per gli anni 2020 e 2021 devono essere presentate due dichiarazioni, una per ciascun anno d’imposta. Infatti, il termine “cumulativamente” si riferisce ai dati che devono essere dichiarati nell’anno di riferimento.Soggetti obbligati – Altro chiarimento riguarda i soggetti obbligati all’invio della dichiarazione. Il responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e anche della presentazione della dichiarazione è il gestore della struttura ricettiva. Invece, in caso di locazioni brevi, il soggetto responsabile è colui che incassa il canone o il corrispettivo, o che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
Invece, nei casi in cui l’imposta di soggiorno è stata incassata anche come gestione diretta, la dichiarazione deve essere presentata pure dal gestore, limitatamente però ai soggiorni gestiti direttamente da quest’ultimo.Qualora non si siano registrate presenze, occorrerà comunque presentare la dichiarazione per consentire al comune lo svolgimento dell’attività di controllo.Dichiarazione multipla – Per quanto riguarda la dichiarazione multipla, contrassegnata dalla lettera M, la stessa deve essere scelta come tipologia di dichiarazione nel caso in cui il dichiarante deve presentare una dichiarazione costituita da più invii allo stesso comune.
Tale opzione deve essere infatti effettuata nel caso in cui non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello, poiché si devono dichiarare più strutture ricettive di quelle che possono essere contenute in un singolo modello ed è quindi necessario procedere all’invio di più dichiarazioni. Il dichiarante dovrà quindi effettuare la compilazione di più modelli dichiarativi, compilando i dati richiesti e seguendo le istruzioni, che riguardano tale tipologia di dichiarazione.In merito, il DEF precisa che il campo relativo al versamento è complessivo rispetto a tutte le strutture dichiarate. Come previsto infatti nelle istruzioni l’importo deve essere cumulativo, relativo all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione stessa.Dichiarazione già presentata al Comune – Nel caso in cui sia già stata presentata per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, considerato che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale, il DEF ritiene che tali soggetti non siano obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione di cui al decreto. Al di fuori di tale specifica fattispecie, la dichiarazione andrà presentata utilizzando esclusivamente il nuovo modello ministeriale.
Rateizzazioni – Ancora, qualora il titolare dell’attività abbia ottenuto una rateizzazione dal Comune e non abbia versato integralmente l’imposta, nel campo versamenti andrà inserito l’importo effettivamente versato e la circostanza della rateizzazione in corso potrà essere valorizzata nelle Annotazioni Generali.
Esenzioni e sospensioni Covid – Nel caso in cui siano intervenute esenzioni e/o sospensioni dei versamenti a causa degli effetti della pandemia da Covid19 la dichiarazione non va presentata. Ovviamente se la sospensione riguarda solo alcuni mesi degli anni in questione, la dichiarazione deve essere presentata.
Se si è invece usufruito di esenzioni relative ai soggiornanti, queste si indicano nell’apposito campo.Province autonome – L’ultimo chiarimento riguarda le provincie autonome di Trento e di Bolzano. In ragione dell’autonomia di cui godono le Province autonome il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno non è direttamente applicabile ai soggetti che gestiscono le strutture ricettive del territorio delle Province in questione.
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