Imposta di soggiorno
Imposta di soggiorno
Con delibera di Consiglio Comunale n.73 del 10 dicembre 2012 è stata istituita l’imposta di soggiorno, in applicazione dell’art.4 del D.Lgs.n.23 del 14.03.2011.
Con successiva delibera di Consiglio Comunale n.115 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il nuovo Regolamento che discilpina l’imposta di soggiorno, in applicazione dell’art.4 del D.Lgs.n.23 del 14.03.2011.
L’applicazione dell’imposta decorre dal 1° gennaio 2013.
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Forio, fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi, ed è corrisposta per ogni pernottamento per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L’ imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Forio, che pernottano nelle strutture ricettive, nelle imbarcazioni da diporto e nelle case private.
Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
b) gli appartenenti alle forze dell’ordine in servizio nel nostro territorio inviati dalle autorità di polizia per potenziare organico in considerazione dell’afflusso turistico;
c) le persone ospitate gratuitamente in relazione alle iniziative programmate dal Comune con la collaborazione delle associazioni di categoria.
d) i soggetti con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento erogato da INSP e INAIL e relativo accompagnatore, previa documentazione da rilasciare in copia alla struttura ricettiva.
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E’ possibile pagare tramite bonifico bancario all’Iban IT 90 R 05142 39930 T21330000225/ BIC BCPT IT NN XXX ovvero tramite il servizio PagoPA.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a 081-3332989
Documentazione allegata