Unioni Civili
UNIONI CIVILI
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Possono chiedere la costituzione dell’unione civile le persone dello stesso sesso maggiorenni, italiane o straniere, capaci di agire.
Non c’è obbligo di residenza nel Comune dove viene richiesta la costituzione di unione civile.
Le parti costituenti l’unione civile possono assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’Ufficiale di stato civile. Tale scelta non modificherà le generalità delle parti.
Il cittadino straniero deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nullaosta alla costituzione dell’unione civile.
La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata in Prefettura, se non esistono convenzioni internazionali tra Italia e Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l’esenzione.
Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Gli interessati potranno prenotare un primo appuntamento per consegnare il modulo di richiesta all’Ufficio Stato Civile- oppure potranno inviarlo a demografici@pec.comune,forio.na.it allegando copia dei documenti d’identità (nell’oggetto specificare “UNIONI CIVILI”) oppure telefonando al numero 0813332916.
Al secondo appuntamento le parti, alla presenza di due testimoni, dichiareranno congiuntamente di voler costituire l’unione civile all’Ufficiale di stato civile.
Regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile, le parti potranno scegliere il regime patrimoniale, comunione o separazione dei beni, o il regime patrimoniale regolamentato dalla legge dello Stato di appartenenza o di residenza.
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